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Smart working: retribuzione, fornitura strumenti ed infortuni

Smart working: retribuzione, fornitura strumenti ed infortuni. Lo smart working, entrando a far parte dell’immaginario collettivo, ha permesso alle aziende di proseguire la propria attività nonostante l’emergenza sanitaria. Questa modalità lavorativa è regolamentata secondo la Legge n. 81/2017, tuttavia esistono diverse controversie:

-Quando il lavoro viene svolto da remoto chi dovrebbe fornire gli strumenti per lavorare da casa? 

-La retribuzione subisce variazioni? 

-I benefit Fringe benefits come I buoni pasto spettano anche a chi lavora da remoto? 

Tutte domande che trovano risposta parzialmente nella normativa, parzialmente nell’improvvisazione delle aziende lì dove non esistono ancora linee guida definite.

La normativa del lavoro agile pre e post covid:

Il lavoro agile era una modalità lavorativa preesistente rispetto al Covid, nonostante non si sia mai diffusa se non dopo la pandemia. Esiste una forma contrattuale che regolamenta diritti e doveri del lavoratore agile. Le aziende siglano un accordo con il lavoratore dipendente sottoscrivendo il contratto sotto la dicitura ‘smart working’. Il contratto prevede tempi di riposo e diritto alla disconnessione per il dipendente e che gli vengano forniti gli strumenti per esercitare l’attività lavorativa. 

Le imprese sono state facilitate durante il Covid nell’adozione dello smart working per limitare gli spostamenti ed assembramenti dei dipendenti. Non è stato necessario infatti stipulare accordi scritti affinché le aziende potessero adottare questa modalità lavorativa.

Orari di lavoro e ferie

Gli orari di lavoro non subiscono alcuna variazione rispetto a quelli adottati in sede aziendale. I giorni di lavoro agile vengono considerati lavoro ordinario, e viene stabilito normalmente il riposo settimanale. L’accordo tra le parti prevede anche il diritto alla disconnessione, tutelando il diritto del dipendente alla disconnessione dagli strumenti di lavoro. Questo proibisce alle aziende di chiedere allo smart worker disponibilità oltre l’orario di lavoro percependo la sua modalità lavorativa come sinonimo di eccessiva disponibilità. Per quanto riguarda le ferie ed i permessi anche in questo caso non vi sono differenze tra chi lavora da casa e chi lavora in sede. 

Chi fornisce gli strumenti per lavorare da casa

La questione della fornitura delle strumentazioni per il telelavoro è controversa. Molte aziende ritengono che essendo una modalità lavorativa adottata in via eccezionale spetti al lavoratore munirsi dei mezzi necessari all’attività. Nonostante ciò sono molti i dipendenti forzati allo smart working a causa della pandemia e non tutti dispongono dei mezzi per svolgerlo. 

Innanzitutto chiariamo che le aziende non sono obbligate a fornire gli strumenti per lo smart working. Nessuna norma impone che l’impresa debba fornire scrivanie, personal computer o rimborsare spese come luce ed internet sostenute durante l’attività. Tuttavia l’azienda potrebbe fornire in comodato d’uso degli strumenti aziendali impegnandosi a sostenere spese di manutenzione e riparazione.

Esistono però casi di condizioni di lavoro inadeguate e che mettono a rischio la salute del dipendente. Un esempio è la mancata dotazione della sedia ergonomica, nonostante diversi studi abbiano dimostrato la sua importanza nel contesto del telelavoro. Molte aziende hanno così intrapreso il percorso di fornirle ai dipendenti o agevolarli nell’acquisto tramite bonus aziendali.

La retribuzione in smart working

Il salario dei lavoratori che svolgono la propria attività da remoto dev’essere pari a quello di chi svolge il proprio lavoro recandosi in sede.

Infortuni

Nel caso degli infortuni il datore di lavoro dovrà denunciarli all’INAIL nonostante il lavoratore svolga la propria attività da remoto. Il dipendente si impegnerà a fare visita medica e comunicare il certificato di infortunio all’azienda.

I buoni pasto

Nel caso dei buoni pasto bisogna chiarire che non sono elementi della retribuzione come ad esempio la paga. L’azienda quindi non è obbligata a riconoscerli ai lavoratori agili. Non vi è quindi alcuna erogazione automatica da parte dell’azienda a meno che non faccia parte dell’accordo sindacale o quello individuale per il lavoro agile.

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